In questo articolo ti spiegheremo cosa si intende per errore medico, chi sono i soggetti…
Ci sono importanti novità in merito al risarcimento per errore medico-diagnostico: anche i familiari del paziente possono agire in giudizio per il risarcimento dei danni provocato dal cambiamento irreversibile dello stile di vita della vittima dell’errore.
Che il paziente abbia sempre diritto al risarcimento era già noto; adesso i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che anche i congiunti possono pretendere una somma a titolo risarcitorio. Quindi ascendenti, discendenti, coniuge o fratelli (anche i nipoti e gli affini in mancanza di coniuge e figli) potranno agire in giudizio se il cambiamento irreversibile dello stile di vita del congiunto si riflette in maniera dannosa e peggiorativa anche nella loro vita.
Risarcimento errore medico per i familiari della vittima: le ultime della Cassazione
Arriva dalla Corte di Cassazione un’importante decisione circa la liquidazione dei danni causati dall’errore del medico: questi possono essere pretesi anche dai parenti congiunti della vittima.
Il caso di specie si riferisce ai familiari di un paziente che a seguito di un errore diagnostico, come rilevato dalle perizie degli esperti, aveva subito un danno irreversibile tale da cambiare in maniera sensibile il suo stile di vita. La Corte d’Appello aveva negato il risarcimento danni ai familiari sulla base del fatto che la vittima non fosse più a carico della famiglia.
La Cassazione (sentenza numero 2822/2019), invece, ha ribaltato la decisione stabilendo che i congiunti hanno pieno diritto a pretendere una somma a titolo di risarcimento anche se il paziente non è completamente a loro carico. Ciò perché, anche se in misura ridotta, il peggioramento dello stile di vita in seguito all’errore medico causa inequivocabilmente il peggioramento delle abitudini anche dei familiari. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 307, comma 4, del Codice civile, la legge considera “prossimi congiunti” i seguenti soggetti:
“Ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.”
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