In questo articolo ti spiegheremo cosa si intende per errore medico, chi sono i soggetti…
Credi di essere stato vittima di un caso di malasanità? Vuoi sporgere denuncia ma non sai verso chi farlo? Leggi questo articolo per scoprire dove finisce la colpa del medico e comincia la responsabilità struttura sanitaria.
Non è facile muoversi nel campo minato della legislazione fatto di cavilli e “comma”. Nei casi di malasanità è difficile riuscire a distinguere le responsabilità del medico operante e quelle della struttura medica, privata o pubblica, presso cui il paziente è ricoverato. Per questo vi suggeriamo di rivolgervi allo Sportello Legale Sanità che, dalla vostra parte, sicuramente saprà indirizzarvi.
La natura della responsabilità della struttura sanitaria (come quella della responsabilità del sanitario) è stata per lungo tempo una terra di nessuno in dottrina e in giurisprudenza, in assenza di una normativa di legge che chiarisse in maniera decisa se essa dovesse ritenersi contrattuale o extracontrattuale. Il recente Ddl Gelli (n. 24/2017) ha introdotto novità e distinzioni precise e in questo articolo ve le spiegheremo.
Responsabilità struttura sanitaria: di cosa si tratta
Il rapporto che sorge tra struttura sanitaria e paziente non è solo di tipo “alberghiero” ma consiste anche nella messa a disposizione di macchinari, medicinali, personale medico e paramedico a vantaggio del degente. Dunque l’ambiente in cui il corpo sanitario opera può assumere una responsabilità decisiva nei cattivi esiti. Il soggetto struttura sanitaria riveste molteplici ruoli: datore di lavoro del personale coinvolto, responsabile della vigilanza e del mantenimento del decoroso e così via.
Talvolta, lesioni o peggioramenti delle condizioni del paziente sono causati direttamente dalla struttura sanitaria. Il danno può infatti derivare anche da vere e proprie carenze organizzative e strutturali interne. Ad esempio, il medico potrebbe ritrovarsi ad operare con strumenti inadeguati od obsoleti, tali da poterlo mettere in condizioni di rinunciare a svolgere esami od operazioni che potrebbero rivelarsi decisivi. Altre carenze potrebbero consistere in macchinari per la diagnostica non funzionanti, in carenza di personale e disorganizzazione nei turni di infermieri e medici che potrebbe non coprire la sorveglianza necessaria per il ricoverato.
Responsabilità medica e responsabilità struttura sanitaria: ecco la differenza
La Legge Gelli ha creato due strade parallele, in cui alla responsabilità del medico (salvo rare eccezioni) si contrappone a quella della struttura sanitaria, sia essa pubblica che privata.
- La responsabilità extracontrattuale riguarda medico operante e presenta come conseguenza una caduta in prescrizione quinquennale. L’articolo 2947 del codice civile sancisce proprio che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
- La responsabilità contrattuale è invece a carico della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, e comporta l’assoggettamento all’ordinario termine prescrizionale decennale. Nell’articolo 2946 del codice civile si legge che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Responsabilità medica contrattuale
La struttura sanitaria non è chiamata a rispondere a titolo contrattuale esclusivamente per le proprie carenze nel rapporto assistenziale diretto nei confronti del paziente; la responsabilità struttura sanitaria comprende anche l’operato del proprio personale dipendente o ausiliario (medico ed infermieristico). In quest’ultimo caso esiste una responsabilità solidale tra struttura sanitaria e personale.
Tale assunto è reso ancor più forte dal riferimento alle strutture sanitarie pubbliche rispetto alle quali vige, ex art. 28 Costituzione, il c.d. “principio di immedesimazione organica”. Questo principio sancisce che “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Prova del danno di responsabilità struttura sanitaria
Il danneggiato ha l’onere di allegare delle prove circa le inadempienze presunte della struttura sanitaria. Tale documentazione deve essere stata idonea a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno rivendicato. Inoltre spetta sempre al debitore convenuto l’onere di dimostrare che non possa essergli mosso alcun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia o che, seppur sussista un’adempienza, essa non abbia avuto incidenza causale sulla produzione del danno.
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