In questo articolo ti spiegheremo cosa si intende per errore medico, chi sono i soggetti…
Per moltissimo tempo, in assenza di una giurisdizione ad hoc, le azioni dei medici erano considerate vincolate da un “contratto sociale“, fondamentalmente basato sulla fiducia tra pazientene medico. Con la legge Gelli è finalmente stata sancita una responsabilità extracontrattuale che caratterizza l’operato di questa categoria di professionisti. Ma procediamo con ordine e analizziamo quando si tratta di responsabilità medica professionale, civile o penale.
Ecco quali sono i confini della responsabilità medica e come si articola la colpa se i limiti vengono oltrepassati
Gli oneri del medico per una corretta procedura
Il medico, per prevenire eventuali responsabilità in caso di degenerazione di una patologia del suo paziente, deve generalmente attenersi a delle linee guida leggibili sul sito del Ministero della Salute e ad una buona prassi che orienta la professione sanitaria.
Dunque se un caso dovesse rivelarsi negativamente unico rispetto agli interventi dello stesso tipo, ormai considerati di routine dalla scienza medica, il medico coinvolto è chiamato evidentemente a rispondere di un comportamento negligente. Tuttavia egli può provare il fatto che sia sopraggiunto un evento imprevisto e imprevedibile, tale per cui anche un intervento consueto e di facile risoluzione abbia avuto un epilogo spiacevole.
Inoltre, per tutelarsi, un professionista sanitario deve acquisire il consenso informato del paziente. Infatti un’operazione non può dirsi lecita se chi la subirà non è stato informato di tutti gli aspetti relativi alla sua patologia e ai trattamenti ai quali sarà sottoposto. È fondamentale che il paziente firmi il suo consenso libero e consapevole alle cure.
Responsabilità professionale medica
Si definisce così la responsabilità che ricade in capo all’operatore sanitario per i danni che egli stesso può aver causato, nell’esercizio della sua professione, in pazienti sottoposti alle sue cure.
Faccia mo un passo indietro per chiarire un punto generale. Sul medico grava un’obbligazione di mezzi e non un’obbligazione di risultato. Per dirlo in parole sempici: egli non è tenuto ad ottenere un determinato risultato (come la guarigione da una malattia), ma è obbligato ad impiegare la competenza e onestà professionale necessarie per raggiungerlo.
Se questo assunto non comporta il vincolo al raggiungimento di un certo obiettivo, ciò non significa che il professionista non debba garantire al suo paziente un elevato livello di professionalità, misurata sul “medico medio”, oltre alla gravità della patologia alle difficoltà riscontrate nel caso specifico. Il medico deve per di più assicurare un’accuratezza e una diligenza tali da scongiurare ogni possibile errore – terapeutico o diagnostico – che possa compromettere ulteriormente lo stato fisiologico del paziente.
Responsabilità medica civile
Sempre in conseguenda del Ddl Gelli, i confini della responsabilità civile del professionista medico sono stati definiti in maniera chiara, specificando quando per un determinato danno essa vada imputata a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria stessa, sia essa privata che pubblica.
I medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. Invece le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze annesse, dai termini di onere probatorio alla prescrizione.
Se vuoi saperne di più, leggi tutte le novità introdotte dalla Legge Gelli.
Responsabilità medica penale
Una colpa per negligenza medica non rientra solamente nell’ambito civile, ma può riversarsi anche nel campo penale.
L’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale del sanitario. Tale articolo descrive i casi in cui è lecito imputare al medico un’accusa di omicidio colposo, o lesioni, cagionati nell’esercizio della professione sanitaria. Parliamo di una responsabilità che è tuttavia esclusa nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nel suo esercizio professionale in sede operatoria, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali consolidate.
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