Vorresti saperne di più sulla responsabilità medica?
In questo articolo ti parleremo della responsabilità professionale conseguente dall’esercizio dell’attività medica, delle sue origini e delle novità introdotte dal Ddl Gelli.
Questa tematica, molto discussa dalla disciplina giuridica, è molto importante da comprendere se hai intenzione di richiedere un risarcimento per malasanità e per capire quali sono, nel concreto, gli obblighi che la legge impone a chi svolge la professione medica.
Ecco la storia, l’evoluzione e la funzione della responsabilità medica
Le origini della responsabilità medica
Anzitutto, quello che devi sapere è che la professione medica è, nel quadro giuridico italiano, inquadrata come prestazione intellettuale, disciplinata dall’art. 2230 ss.cc.
Negli anni questa tipologia di rapporto è stato ampiamente discusso in ambito accademico, in concomitanza dell’affermazione dei principi del Welfare State che riguardano il trattamento sanitario, quindi strutture che ottemperano ad una funzione pubblica.
Per riassumere possiamo dire che la giurisprudenza, circa il tema della colpa medica, si è orientata nel corso degli anni verso una tutela dei diritti degli utenti sempre più strutturata, assumendo un atteggiamento di maggior rigore nei confronti dei medici.
Le ultime modifiche alla disciplina sono state apportate dal Ddl Gelli, che vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi.
La responsabilità del medico
La responsabilità civile del medico è costituita da alcuni aspetti peculiari che il legislatore annette all’attività medica.
Per responsabilità civile si intende la conseguenza giuridica per un comportamento illecito. Tale forma di responsabilità è riscontrabile ove ci sia rapporto fra fatto illecito ed evento, ed ha come soluzione tipica il risarcimento del danno.
Sul tema possiamo fare riferimento a tre tipologie di responsabilità:
- Responsabilità contrattuale
- Responsabilità extracontrattuale
- Responsabilità da contatto sociale
La responsabilità contrattuale viene applicata nei casi di convenzione contrattuale tra medico e paziente. La norma di riferimento (art. 1218 ss.cc.) implica che il medico risponda, in caso di difficili problemi tecnici, solo in caso di dolo o colpa grave.
Purché sussista responsabilità contrattuale è necessario configurare il danno subito come conseguenza diretta del comportamento doloso del medico.
La responsabilità extracontrattuale differisce dalla precedente perché richiede una prova del danno ingiusto e dell’evento dannoso.
Per responsabilità da contatto sociale si intende invece una particolare forma di responsabilità civile che si applica a prescindere dall’esistenza di un contratto tra danneggiato e danneggiante (in questo caso, medico e paziente), perché tra questi sussiste un rapporto sociale che l’ordinamento giuridico configura come idonea a determinare specifici doveri comportamentali.
Responsabilità medica: le novità del Ddl Gelli
Il Ddl Gelli, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, ha un forte impatto sulla professione sia dal punto di vista civilistico che penalistico.
Vediamo insieme alcune delle novità introdotte:
- Responsabilità penale del medico: con l’introduzione del nuovo art. 590-sexies la colpa del medico in caso di morte o lesione della persona assistita viene esclusa, se vengono rispettate le linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali;
- Responsabilità civile del medico e della struttura: con il Ddl la differenza di trattamento tra medico e struttura sanitaria è stata chiaramente delineata. Il medico risponderà delle sue azioni ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, a meno che non abbia agito per adempiere ad una obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
- Conciliazione stragiudiziale: qualora vi siano controversie in atto, la legge dispone il tentativo di conciliazione obbligatoria, come condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale;
- Obbligo di assicurazione e azione diretta: per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private vige l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile. L’obbligo è previsto anche per le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria. Viene sancita inoltre l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione che presta copertura assicurativa;
- Fondo di garanzia: viene istituito un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, al fine di risarcire i danni nell’eventualità in cui gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti assicurativi stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico.
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