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Responsabilità infermieristica
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Sei stato ricoverato o hai subito un’operazione? Siamo spesso portati a pensare che l’unico responsabile della nostra salute e della nostra ripresa fisica sia un medico, ma esiste anche la responsabilità infermieristica e lo Sportello Legale Sanità vuole aiutarti.

In questo articolo ti spieghiamo quali sono i compiti, i limiti di questa professione sanitaria e i nuovi profili di responsabilità penale in seguito alla nuova giurisdizione che disciplina l’autonomia dell’ infermiere dalla figura del medico.

Scopri il profilo professionale dell’infermiere e le sue nuove responsabilità di fronte alla Legge

Profilo professionale dell’infermiere

L’infermiere è sempre stato subordinato al medico, considerato un ausiliario piuttosto che una figura autonoma. Tale condizione sottoposta era stigmatizzata in diverse disposizioni legislative. Nel vecchio D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 erano elencate le mansioni che potevano essere svolte dall’infermiere, la cui responsabilità era imputata direttamente al medico. In un tale contesto erano perciò quasi inesistenti le responsabilità del personale ausiliario in caso di esito negativo di un’operazione. La condanna era riversata interamente sul medico.

Solo la legge 26 febbraio 1999 n. 42 per la prima volta ha profilato un esercizio professionale autonomo: non più subordinato al personale medico. Assunto rafforzato dalla legge 10 agosto 2000 n. 251 per la quale l’esercizio della professione di infermiere deve essere privo di qualsiasi vincolo di subordinazione.

Mansioni infermiere

Tale legge prevedeva anche due criteri limite per l’infermiere: il limite delle competenze previste per i medici e quello previsto per gli altri professionisti sanitari. A tal fine la dottrina ha stilato un elenco di mansioni che l’infermiere svolge in autonomia e altre che svolge in collaborazione con il medico.

L’emanazione della disciplina di settore e del Codice Deontologico hanno fatto sì che l’infermiere  possegga un’autonoma e posizione di garanzia nel caso in cui si trovi a gestire situazioni legate alla propria sfera di competenza. Se invece l’infermiere svolge un’attività delegata dal medico, la posizione di garanzia graverà su entrambi poiché la delega medica lascia comunque residuare in capo al medico l’obbligo di vigilanza e controllo delle attività delegate.  Se vuoi scoprire come far valere i diritti del malato in ospedale, leggi anche questo articolo.

Posizione di garanzia e responsabilità infermieristica

Un infermiere è imputabile quando ha l’obbligo giuridico a suo carico di impedire un evento e nonostante ciò non si mobiliti. La sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’infermiere fa in modo che egli possa andare incontro a responsabilità penale, sulla scorta dell’art. 40, co. 2, c.p., in due casi.

  • Durante la routine di reparto. Si tratta di responsabilità per omesso avviso al medico in caso di aggravamento delle condizioni cliniche del paziente o la responsabilità da somministrazione dei farmaci. I suddetti casi sono idonei a fondare la responsabilità penale alla stregua dell’art. 40, cpv., c.p. ogni qualvolta l’infermiere, pur essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio del paziente, non ponga in essere il comportamento giuridicamente dovuto.
  • Durante un intervento medico-chirurgico. la condotta colposa di ogni sanitario (infermiere o medico) è in grado di incidere causalmente ed in maniera indipendente dagli altri sulla generazione di un evento nefasto proprio perchè titolari di autonome posizioni di garanzia. Il nostro codice penale accoglie il principio di equivalenza delle cause e impone che, quando l’obbligo di impedire l’evento ricada su più persone e il nesso di causalità tra la condotta omissiva di uno e l’evento non viene interrotto dall’intervento di un altro soggetto parimenti dotato di posizione di garanzia, si configura un concorso di cause ai sensi dell’art. 41 c.p.

Somministraizone di farmaci

la somministrazione della terapia farmacologica continua ad essere un compito che spetta all’infermiere il quale non è mero esecutore, ma collaboratore del medico-prescrittore. Infatti, sebbene in questo caso la compentenza infermieristica si intrecci con la competenza medica, in virtù della propria posizione di garanzia, l’infermiere, in caso di dubbio circa l’operato del medico relativamente alla correttezza della prescrizione o relativamente a dubbi interpretativi, deve esporre tali dubbi al medico al fine di evitare che entrambi vadano incontro a responsabilità. Questo è stabilito dall’art. 1, co.3, lett. a del profilo professionale [D.M. 739/1994].

La fase della somministrazione dei farmaci si articola in due momenti.

  • Atto di prescrizione di competenza medica.
  • Atto di somministrazione di responsabilità infermieristica. È solo di quest’ultima fase che l’infermiere risponde in caso di responsabilità. Tutti gli infermieri, al momento della somministrazione, devono rispettare il protocollo chiamato regola delle “7 G”, ovvero: giusto farmaco; giusta dose; giusta via; giusto orario; giusto paziente; giusta registrazione; giusto controllo.

La distinzione tra competenze può venire meno in situazioni di emergenza. Sono casi in cui per lo stato di necessità ex art. 54 c.p.4 – e dunque nell’ambito di operatività del 118 – l’infermiere somministra farmaci senza prescrizione. Ciò è previsto dal D.P.R. 27 marzo 1992.

Ma fatta eccezione per i suddetti casi di emergenza, la responsabilità infermieristica è direttamente correlata al tipo di errore e di evento provocato. E la casistica presenta soprattutto errori di prescrizione (che l’infermiere in quanto professionista sanitario ha il dovere di rilevare e segnalare al medico prescrittore), di scambio di pazienti, d i dosaggio e/o diluizione o di via di somministrazione.

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