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Risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per 950.000,00 euro

Responsabilità medica e richiesta di risarcimento per caso di decesso durante intervento chirurgico

Caso

I figli e coniuge superstite del sig. Marcello, evocano il dott. M., il dott. C.  e l’INI per accertare la loro responsabilità sanitaria nel trattamento del loro congiunto, che ha subito un intervento chirurgico con conseguente coma, tetraplegia e successivo decesso.

la storia clinica

Il sig. Marcello è stato sottoposto a un intervento di decompressione del canale vertebrale ed artrodesi presso l’INI, senza adeguato consenso. Durante l’intervento sono occorsi complicanze, tra cui emorragia intracranica, che hanno portato al coma e alla tetraplegia del paziente. Successivamente, il paziente è stato trasferito in diverse strutture ospedaliere, ma è deceduto a causa di un arresto cardiaco.

RISARCIMENTO 1 milione di euro

Gli attori hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi quelli derivanti dalla perdita di chance di sopravvivenza e dalla violazione del consenso. I convenuti (il chirurgo operatore, l’anestesista, l’INI, la casa di cura e l’ospedale) hanno contestato le accuse e difeso le proprie azioni. L’INI ha sostenuto l’adeguatezza del trattamento chirurgico, mentre l’anestesista ha affermato di aver valutato correttamente i rischi. La casa di cura e l’ospedale hanno eccezionato la propria responsabilità e l’Assicuratrice Milanese si è associata alle difese dell’assicurato e ha negato le richieste di risarcimento. La corte ha ritenuto che il chirurgo non abbia commesso errori significativi, ma che l’anestesista abbia agito in modo negligente, causando il deterioramento delle condizioni del paziente. Si ritiene che il contributo causale dell’anestesista sia del 70% e delle condizioni preesistenti del paziente del 30%. La casa di cura e l’ospedale hanno contribuito al peggioramento delle condizioni, ma in misura minore. La casa di cura e l’INI sono stati condannati a pagare una quota proporzionale del risarcimento. Inoltre, sono state calcolate le voci di danno non patrimoniale per i congiunti del paziente, sulla base di criteri presuntivi ed equitativi. È stata anche riconosciuta una somma per il danno da lucro cessante dovuto alla mancata disponibilità del risarcimento. Infine, è stata confermata l’applicazione delle tabelle di risarcimento vigenti per calcolare l’ammontare complessivo del risarcimento che è stato pari a 950.000,00 euro.

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